Con l’ordinanza emessa dal Tar Lazio nei giorni scorsi si certifica una circostanza che non è sfuggita da tempo a molti operatori del settore, ossia che le elezioni regionali per il Lazio del 24-25 febbraio prossimi saranno sottoposte alla spada di Damocle di futuri – e probabili – ricorsi giurisdizionali sulla legittimità del procedimento elettorale, con conseguente rischio potenziale di annullamento della consultazione.
Ma procediamo con ordine. Come noto, il decreto del Presidente della Giunta regionale dimissionario ha fissato il numero complessivo del Consiglio regionale in 50 membri oltre il Presidente. Tale scelta ha trovato fondamento giuridico in una norma statale (contenuta nel decreto legge 174/2012 sui costi della politica regionale, poi convertito in legge) che individua la composizione massima delle Assemblee elettive regionali sulla base di parametri demografici. Per il Lazio il numero massimo di riferimento è, appunto, 50.
Tuttavia, questa norma, e il decreto del Presidente della Giunta regionale, si pongono in contrasto con lo Statuto del Lazio, nonché con la sua legge elettorale, che, entrambi, fissano in 70 la composizione del Consiglio.
Tale discrepanza ha dato origine ad un ricorso da parte di alcune forze politiche circa la legittimità di convocare elezioni per il rinnovo di soli 50 consiglieri (più il Presidente dell’esecutivo regionale) in luogo degli attuali 70, poiché si verrebbe configurare – a giudizio dei ricorrenti – una lesione della competenza regionale in materia statutaria e di organizzazione (prevista dall’art. 123 cost.), e quindi una illegittimità dell’intero procedimento elettorale.
Si noti che la questione sollevata non è assolutamente marginale non solo dal punto di vista giuridico, per le ragioni che tra poco diremo, ma anche politico, poiché le diverse formazioni che si presenteranno alla consultazione sono soggette al rispetto di una normativa controversa e che potrebbe essere annullata ad elezioni svolte, con conseguenze sull’articolazione del processo democratico e sulla volontà degli elettori facilmente intuibili.
Tenuto conto di tutto ciò, la pronuncia del Tar, nel rigettare l’istanza cautelare per sospendere l’efficacia del decreto regionale, non contribuisce a dipanare i dubbi sulla certezza delle prossime elezioni regionali. Infatti, nell’ordinanza il collegio precisa che la trattazione del merito della questione avverrà solamente il 7 marzo, ossia a risultato abbondantemente acquisito. Inoltre, contro questo provvedimento cautelare sarà presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato, come già annunciato dai ricorrenti.
La precarietà del procedimento traspare altrettanto esplicitamente da un passaggio dell’ordinanza in cui il collegio ammette che non esistono, allo stato, soluzioni che possano scongiurare una ripetizione della tornata elettorale a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso in sede di merito, e quindi dopo lo svolgimento delle elezioni.
Ne discende un quadro estremamente delicato circa il livello si stabilità della procedura elettorale, in un contesto politico regionale fibrillante ed in continua evoluzione, che non lascia escludere code giudiziarie idonee a minare la credibilità del risultato del voto espresso dai cittadini.
Questa vicenda può, in conclusione, essere letta nell’ambito di quella generale confusione che caratterizza, da alcuni mesi, l’intera materia elettorale ed istituzionale, sia a livello statale che regionale, tra riforme annunciate e mai completate, interventi legislativi poco rituali ed un sistema bisognoso di nuovi equilibri per affrontare le sfide della modernità.
VINCENZO IACOVISSI